Dal 1° agosto 2013 entreranno in vigore nuovi obblighi in materia di formazione e certificazione degli installatori di impianti alimentati da energie rinnovabili. La novità è prevista all’articolo 15 del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri

Richiesti i requisiti di cui al DM n. 37/2008

Il provvedimento stabilisce che la qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal DM n. 37 del 22 gennaio 2008.

In particolare, i soggetti interessati devono disporre di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in materia tecnica specifica; diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore; titolo o attestato in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

I requisiti dei corsi di formazione professionale

Per quanto riguarda il titolo o attestato di formazione professionale, sono previste ulteriori prescrizioni a partire dal 1° agosto 2013. Il corso deve presentare una parte teorica e una parte pratica, che si concludono con un esame e il rilascio dell’attestato. La prova pratica mira a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici. La parte teorica deve fornire un quadro della situazione del mercato, i principi fisici e di funzionamento degli impianti, la capacità di lavorare in condizioni di sicurezza, la capacità di scegliere e di misurare i componenti in base alle diverse situazioni di installazione ecc.

Formazione preliminare

Inoltre, il periodo di formazione preliminare deve avere le seguenti caratteristiche:

– per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento;

– per gli installatori di pompe di calore: una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di raccordi, prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento);

– per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici: una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione.

Programma di formazione entro il 31 dicembre 2012

Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di inadempienza degli enti locali, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali.

Qualifiche rilasciate da un altro Stato membro

È inoltre possibile il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro, sulla base dei principi e dei criteri previsti dal Decreto legislativo 206/2007.